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Regolamento


(ai sensi dell’art. 32 dello Statuto)

Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 18 Maggio  2022

Art. 1

L'adesione all'Associazione implica l'accettazione totale e incondizionata delle norme dello Statuto e del presente Regolamento.

Art. 2

Nel caso di farmacie di nuova istituzione e di variazioni nella titolarità delle farmacie già associate, il Presidente, in attesa della regolare approvazione da parte del Consiglio delle rispettive domande di adesione, ha facoltà di ammettere i nuovi Titolari a fruire dei servizi sociali e dell'assistenza dell'Associazione, previo pagamento della quota d’iscrizione.

Avvenuta l’accettazione della domanda da parte del Consiglio, il Titolare diventerà Associato solo dopo aver autorizzato l’ASL di competenza, per le singole sedi farmaceutiche, al versamento in favore della Federfarma Napoli delle quote associative sindacali.

Art. 3

La dichiarazione di recesso o dimissioni da parte dell’associato deve essere comunicata al Presidente dell’Associazione a mezzo PEC entro il 30 settembre, come da Statuto. L’Associato dimissionario è tenuto in ogni caso al pagamento della quota associativa per l'intero anno in corso.

La decadenza per morosità nei confronti dell’Associazione e/o anche delle società partecipate e associate ad essa, fermo restando ogni azione di rivalsa, viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, dopo che l’Associato moroso sarà stato inutilmente invitato, tramite lettera PEC, a regolarizzare i versamenti dovuti, entro un termine di quindici giorni. I provvedimenti disciplinari, deliberati dal Consiglio, devono essere comunicati tramite PEC agli interessati i quali entro 20 (venti) giorni potranno presentare ricorso al Collegio dei Probiviri.

Art. 4

Salvo che l'Assemblea designi uno dei presenti, di regola il Segretario del Consiglio Direttivo provvede alla redazione del Verbale che può anche essere redatto da un Notaio convocato espressamente dal Presidente. All'Assemblea possono partecipare, su invito del Presidente, esperti e consulenti sugli specifici argomenti all'O.d.G.

Art. 5

Le elezioni per il rinnovo degli Organi sociali si svolgono, con apposita Assemblea Elettiva, da tenersi non oltre il mese di marzo di ogni triennio, su convocazione del Presidente dell'Associazione o di chi ne fa le veci secondo le formalità previste dagli art. 12  e 13 dello Statuto.

Nella medesima convocazione è indicato il luogo, le giornate e gli orari di votazione. L’Assemblea elettorale si protrarrà per almeno due giorni di cui almeno uno festivo. La convocazione deve essere inviata mediante PEC o altro mezzo elettronico idoneo almeno venti giorni prima.    

L'Assemblea elettiva può essere eccezionalmente anticipata, prima della scadenza del triennio, soltanto in casi di particolare gravità o per carenza funzionale del Consiglio Direttivo, su decisione del Consiglio medesimo.

In caso di dimissioni anticipate del Consiglio Direttivo, le elezioni per il rinnovo dello stesso dovranno tenersi su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci entro 60 (sessanta) giorni dalle dimissioni e comunque non potranno svolgersi nel mese di agosto. Per quanto non previsto dal presente Regolamento riguardo l’Assemblea elettiva valgono le disposizioni previste dallo Statuto.

Art. 6

I candidati alle elezioni degli Organi sociali dovranno inviare al Presidente dell’Associazione, a mezzo PEC, entro e non oltre le ore 24.00 del decimo giorno precedente le votazioni, una dichiarazione autografa specificando la carica sociale per la quale viene presentata la candidatura. Potranno essere votati negli Organi sociali esclusivamente i candidati in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto all’ art. 9 comma 3 che avranno presentato la propria candidatura. L’elenco dei candidati eleggibili sarà comunicato agli Associati.

Gli Associati possono porre la loro candidatura singolarmente o in liste rappresentative dell’intera Provincia.

Ai candidati, singoli e/o in liste, sono assegnate lettere in progressione, partendo dalla lettera A, in base all’ordine cronologico di presentazione delle candidature.

Il lato sinistro della scheda elettorale  spetta alla lista A e si procede in progressione verso destra.  Le liste non sono caratterizzabili da ulteriori descrizioni e/o simboli. Ogni lista indica i candidati al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Sindaci, al Collegio dei Probiviri ed il Rappresentate dei rurali da eleggere nel Consiglio Direttivo.

Si allega al presente regolamento un fax simile della scheda elettorale, per farne parte integrante e sostanziale.

Le schede con  voti a favore di Associati non candidati sono nulle.

Le schede con indicazioni nominali fuori dagli spazi preposti sono nulle.

Le schede con preferenze espresse in numero superiore al numero dei componenti di ciascun organo sindacale comporteranno l’annullamento del/dei organo/i votato/i in eccedenza.

Le schede con un voto di lista e altre preferenze espresse in altre liste sono nulle.

Le schede che presentano tanto il voto di lista quanto una o più preferenze espresse nella stessa lista attribuiscono il voto alle sole preferenze.

La preferenza espressa solo al capolista vale come voto personale e non di lista.

Il componente rurale sarà eletto a maggioranza dei voti tra i soli rurali.

Per ulteriori casi non previsti nel regolamento si rimanda alla commissione scrutinatrice.

Art. 7

L’elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri viene fatta di persona dagli Associati in regola con l’iscrizione, con votazione segreta presso la sede indicata nella convocazione elettorale.

Nelle Assemblee elettorali è esclusa la possibilità di conferire delega ad altro Associato.

Ogni Associato alla Federfarma Napoli esprime un singolo voto per singola sede farmaceutica.

Il Titolare di ditta individuale esercita il diritto di voto di persona o, qualora impossibilitato avesse nominato un Direttore tecnico nei casi previsti dalla legge (art.11 L. n. 362 del 1991), può cedere a quest'ultimo il diritto al voto se già in carica al momento della convocazione elettorale.

Le società titolari o gestrici di farmacia esercitano il diritto di voto attraverso un Farmacista iscritto all’albo.

Quando il Rappresentante Legale è un farmacista iscritto all’albo, le società esprimono il loro voto attraverso:

1. Il Rappresentante Legale;

in caso di società di persone con più Rappresentanti Legali, da quello munito di delega dell’altro o della maggioranza degli altri Rappresentanti Legali

2. Il Direttore tecnico di ogni singola sede con la delega del o dei Rappresentati legali;

3. Un socio farmacista iscritto all’albo con opportuna documentazione  idonea  a dimostrarne la partecipazione alla compagine sociale, da conservare agli atti, e con la delega del o dei  Rappresentanti legali.

Le società titolari o gestrici di Farmacia il cui Rappresentante Legale non è  un farmacista iscritto all’albo esprimono il loro voto attraverso :

1. Direttore tecnico di ogni singola sede;

2. Un socio farmacista iscritto all’albo con opportuna documentazione  idonea  a dimostrarne la partecipazione alla compagine sociale, da conservare agli atti, e con la delega del o dei Rappresentanti Legali.

Art. 8

All'inizio dei lavori dell'Assemblea Elettiva, il Presidente indicherà le modalità di svolgimento delle elezioni e sceglierà fra i presenti, non candidati nella liste dei Consiglieri, al momento dell’apertura dell’Assemblea, tre Associati, affidando a due di essi il compito di scrutatore ed al terzo quello di Segretario.  La commissione scrutatrice predispone le schede elettorali raggruppandole in mazzette da 50 (cinquanta). Le schede devono riportare la firma del Presidente, il timbro dell’Associazione e la firma di un secondo componente del seggio. Non è consentita la presenza nella sala delle votazioni di soggetti estranei alla commissione scrutinatrice, estranei o che abbiano completato le operazioni di voto.

Delle riunioni del Seggio dovranno essere redatti i relativi verbali che i singoli componenti i seggi, di volta in volta, sottoscriveranno in calce. Ad operazioni elettorali ultimate, il Presidente del seggio proclama gli eletti; le schede di votazione valide dovranno venire immediatamente distrutte alla presenza degli scrutatori, mentre le schede non valide e contestate saranno raccolte in un plico sigillato e firmato dagli scrutatori e conservate per tre anni.

Art. 9

Avvenuta la proclamazione dei nuovi componenti eletti del Consiglio Direttivo, il Consigliere più anziano per età ha facoltà di convocare subito senza alcun preavviso e sempreché siano tutti presenti, i colleghi neo-eletti per procedere al conferimento delle cariche sociali. Comunque il Consiglio Direttivo neo eletto dovrà essere convocato dal Consigliere più anziano per età, per l’attribuzione delle cariche sociali, entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla proclamazione degli eletti.

Art. 10

Il Presidente entro le prime tre riunioni di Consiglio, su proposta del Consiglio di Presidenza e sentito il Consiglio Direttivo, attribuirà a ciascun Consigliere e/o Associato all’uopo delegato compiti specifici. Saranno nominati i componenti delle Commissioni delle singole AA.SS.LL., i delegati all’Assemblea Nazionale e all’Unione Regionale, i componenti dei cda delle società partecipate, così come previsto dallo Statuto vigente (art.3 comma 2 e 3).  Ogni delegato sarà responsabile della delega a lui assegnata. Il Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza,  può revocare le nomine e sostituire i delegati nel corso del mandato, per comprovate ragioni e salvo vincoli contrattuali.

Art. 11

In linea con quanto previsto dagli art. 20, 21 e 22 dello Statuto di Federfarma Napoli anche le nomine dei componenti dei cda delle società partecipate da Federfarma Napoli non possono essere riconfermate in testa agli stessi soggetti per più di tre mandati consecutivi.

Art. 12

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme del codice deontologico ed alle norme di legge regolanti la materia